Il regime di esonero, previsto dall’articolo 34 del D.L. 633/72, è limitato ai produttori che non superano un giro di affari di 7.000,00 euro l’anno.
L’apicoltore ai fini contabili, ha l’obbligo di conservare le auto fatture in ordine di data e tenere aggiornato il registo dei corrispettivi. Di solito rientrano nel regime di esonero coloro che vendono il proprio prodotto al dettaglio presso la propria azienda, nei mercati o in forma itinerante.
Gli apicoltori che applicano il regime IVA speciale agricolo, cioè determinando l’IVA da versare con le percentuali di compensazione anziché sulla base della differenza tra acquisti e vendite, per gli incassi dalle vendite dei propri prodotti non devono rilasciare al cliente alcun documento. Devono solo annotare le entrate complessive della giornata nel registro dei corrispettivi.
Coloro che invece scelgono il regime IVA normale, fermo restante la compilazione del registro dei corrispettivi, devono rilasciare all’acquirente lo scontrino: ricevuta fiscale o fattura accompagnatoria.